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“Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità"

Riflessione sul Disegno di Legge d’iniziativa dei senatori Pillon, Ostellari, Candura, Pellegrini, Piarulli, D’angelo, Evangelista, Giarrusso e Ricciardi, Comunicato alla Presidenza il 1^ Agosto 2018.

È un po’ che l’argomento è sottaciuto, ma nei mesi passati le cronache e i media hanno lanciato tutta una serie di commenti, interpretazioni, valutazioni, per lo più sfavorevoli, all’introduzione di un ddl all’esame bicamerale, che riguarda il tema delicato quanto “scottante” dell’affido di figli minori nelle separazioni. Mi ha molto incuriosito, fin dal’inizio, comprendere, in generale, i principi ispiratori del ddl, che volgono a un intervento residuale della Magistratura nei casi di affido di minori e al contrasto di una delle forme più estreme quanto ancor concrete di rapporti patologici che tecnicamente conosciamo come PAS, Sindrome da Alienazione Genitoriale, definita dall’autore che per primo l’ha introdotta nel contesto americano, Gardner, come una patologica espressione, frutto di una «programmazione» dei figli da parte di un genitore. È una sorta di brainwashing, che porta i minori a perdere contatto con la realtà degli affetti, a esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altra figura genitoriale. Uno dei due genitori viene sottoposto a una serie di campagne denigratorie, più o meno evidenti, più o meno coinvolgenti, per cui il minore si identifica e crede proprie le posizioni di un genitore, rifiuta incontri e/o contatti con l’altra figura genitoriale.

Nei principi ispiratori del nuovo ddl, si intende agevolare l’espressione più genuina del principio di bigenitorialità, fortemente voluto a partire dalla revisione epocale del 2006 che propende per l’accezione di un affido condiviso dei figli lasciando l’istituto dell’affido esclusivo a casi estremi e a margine. Con l’obiettivo di comprendere appieno questo obiettivo, di una “piena bigenitorialità”, come mio solito, non si può non scendere nel dettaglio, anche articolo per articolo, sui contenuti applicativi di un disegno che si propone come innovativo e all’avanguardia. Che vorrebbe infine responsabilizzare le famiglie proponendo percorsi di risoluzione dei conflitti in ottica preventiva.

Molto in breve richiamo, dunque, i contenuti applicativi di base:

· i genitori dovranno presentare un piano genitoriale concordato alla base di separazioni consensuali

· si rende obbligatoria la mediazione civile, di sei mesi al massimo, in tutte le separazioni in cui siano coinvolti i figli minorenni e che non hanno raggiunto un accordo ovvero si stabilisce che l’esperimento della mediazione familiare sia condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni

· l’affido viene condiviso e i tempi previsti di frequentazione con i figli si rendono paritari. I figli avranno doppia residenza o doppio domicilio

· si sancisce l’abolizione dell’assegno di mantenimento al coniuge, sostituito del mantenimento in forma diretta

Viene pertanto istituito un Albo dei Mediatori Familiari, nasce la figura di un “coordinatore genitoriale”, esperto. Gli ultimi due punti rendono la garanzia del minore alla bigenitorialità. In particolare, “le coppie con figli dovranno procedere alla mediazione obbligatoria affinché le parti possano trovare un accordo nell’interesse dei minori”. In ogni caso il mediatore familiare rilascerà ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, che dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito. Ad oggi, è comune, nel corso delle stesse CTU, trovarsi a dover chiedere alle parti, nel supremo interesse del minore, una mediazione e non è neanche raro il caso in cui si chiede una mediazione obbligatoria all’autorità giudiziaria. Il doversi esporre prima, come figure genitoriali a questo istituto e insieme strumento di crescita, dà certamente, da un lato, la possibilità di diramare in ottica preventiva aspetti importanti e fondanti del conflitto che riverberano sul minore, dall’altro anticipa, con notevole contrazione dei tempi, l’iter giudiziario, così semplificato. Sopperire ai limiti delle proprie capacità genitoriali, soprattutto in un frangente così doloroso e destabilizzante come spesso si profila una separazione, è un diritto-dovere, la mediazione uno dei mezzi da tenere in alta considerazione. Il dubbio, rispetto alla normativa in esame al Senato, è su chi deve fare come. I requisiti richiesti per la professione di mediatore, così come li elenca la normativa, sono, in base all’art.1:

· coloro che sono in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche (e) della formazione specialistica, certificata …da master universitari, specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti aventi durata biennale e di almeno 350 ore;

· gli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno..

· l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità…

A mio avviso, per una più efficace disamina sia del conflitto, sia della personalità delle parti sia soprattutto delle capacità che esprime la parte, non si potrà prescindere dal farla condurre, anche in coppia o forma associata, ma comunque alla presenza di un professionista che abbia competenze mediche o meno, ma di tipo e ordine psicologico, con esperienza giuridica, è meglio. Anche se con la dovuta esperienza e sensibilità, infatti, non è semplice per un giurista possedere le competenze tecnico-psicologiche necessarie e immediate che la professione medico-psicologica ha. È chiaro che una qualifica di mediatore, attraverso un corso specifico e ad hoc, offre la possibilità di acquisire conoscenze, ma la forma migliore per una conduzione così delicata non può prescindere dal bagaglio di esperienza clinica ante. È preoccupante comunque che si pensi di dover introdurre nell’ordinamento una qualifica ad hoc, ad aggi valida per ogni professionista, a scanso di ogni esperienza maturata e dei trascorsi o percorsi lavorativi svolti fino ad oggi. È come se si dicesse, sia al giovane laureato che al professionista medico sanitario o esperto psicologo o psicoterapeuta di dover acquisire un titolo ex novo su basi conosciute. Se la logica è stringente per il giovane laureato o per l’avvocato stesso, non lo è per chi da anni esplica attività clinico psicologica e giuridica. È sufficiente un rapido sguardo alle materie di formazione previste dai Master, per rendersi conto che oltre l’80% di quel che viene insegnato è già in possesso di un professionista medico sanitario o psicologo che opera in campo giuridico. Cui certo non è pensabile di far svolgere un corso ex novo, profumatamente pagato. Una vasta area del pensiero ispiratore giuridico e della magistratura ritiene che sia un passo fondamentale della Consulenza dedicarsi alla mediazione del conflitto tra le parti. Rivolgere la conoscenza per mediare è un incipit diffuso che il tecnico non può fare se non possiede gli strumenti, anche clinici, per mediare.

Entriamo ora nel merito del decreto, che è quello che preme con vigore sia a livello mediatico e di pubblico, sia a livello professionale

Tra le misure previste, il ddl stabilisce- e questo è un punto saliente - il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre. Egli dovrà ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali. Inoltre dovrà trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. I genitori frequentano i figli non meno di dodici giorni al mese. Ancor più in questo caso è importante poter scendere nel dettaglio. Di principio nulla osta, se i coniugi hanno le competenze genitoriali adeguate, a che il tempo da trascorrere insieme al figlio siano paritetiche. È chiaro che l’attenzione non deve mai cadere e la capacità genitoriale va ampiamente monitorata perché il supremo interesse del minore non è trascorrere un tempo necessariamente paritario con entrambe le figure genitoriali, ma trascorrere il suo tempo con chi lo fa star meglio. Già aver superato favorevolmente un percorso di mediazione è una tappa fondamentale in tal senso, che denota risorse e capacità dei genitori, se così non è il giudice dovrà poter tener conto delle motivazioni ascritte dal mediatore che, come dicevo, deve poter guardare anche da dove e come origina e si sviluppa il conflitto, come sono e che capacità hanno le due figure genitoriali. Attesa la capacità, che vuol dire “salvi i casi di impossibilità materiale?” Forse a questo riguardo andrebbe comunque richiamata l’attenzione genitoriale a che si guardi più alle necessità del figlio che al lavoro o a una casa lontana, volendo immaginare i casi di impossibilità. Se poi è un tema economico il legislatore deve poter sempre intervenire a sostegno del genitore più debole, a mio parere non c’è dubbio sul punto.

Sono previste eccezioni solamente in situazioni di comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. La questione è molto delicata perché ancora, di principio, è corretto che sia così. Nella prassi giuridica però occorre non trasformare il principio in un motivo, come dire, che guarda solo gli estremi. Rimango dell’idea che il minore ha diritto al meglio, per cui, caso per caso, va individuata e ben delineata la capacità genitoriale di ognuno.

Un altro principio a cui si ispira il ddl è quello della bigenitorialità. Il testo prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori. Il genitore affidatario, infatti, dovrà favorire e garantire in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore. Ciò a meno che non vi sia un espresso divieto del giudice con provvedimento motivato. Al genitore cui i figli non sono affidati resta il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Egli potrà ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Inoltre, si stabilisce il diritto a che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice, infine, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Gli studi specialistici indicano in effetti che passando alternativamente circa lo stesso tempo in casa di mamma e papà, i bambini presentano meno problemi comportamentali e sintomi psicologici di quelli che vivono per lo più o solo con un genitore, anche se qualche perplessità gli esperti la sollevano riguardo i più piccoli i quali necessitano di continuità e stabilità nelle relazioni parentali. L'evoluzione del concetto di affidamento attraverso tempi di permanenza "paritetici" presso ciascun genitore, laddove ne ricorrano le condizioni e sempre nel preminente interesse del minore, risulta il modello di condivisione più conforme a realizzare il principio, diritto /dovere alla bigenitorialità, ma va valutato caso per caso. La parità dei tempi da trascorrere con i figli a volte diventa ingestibile, specie con i più piccoli in quanto in molte situazioni richiede continui trasferimenti e continue deroghe ai programmi stabiliti, rischiando di disorientare i bambini. Quindi attenzione!

Occorre comunque considerare il tempo e la qualità del tempo per gestire i figli, che dovrà essere più o meno uguale per entrambi gli ex partner e soprattutto competenze importanti come cooperazione, buona volontà, flessibilità, disponibilità, comunicazione. È prioritario “ascoltare” e sapere “ascoltare” il minore, guardare alle loro esigenze. Ci vuole sempre, in sostanza, una buona dose di capacità genitoriale che però non è legata alla legge, ma alla personalità delle parti in contenzioso, a mio avviso. Mi convince di più la gestione del tempo che va ponderata di caso in caso. E la nuova normativa dà possibilità di differimento del tempo, non è poco. In buona sostanza, ho sentito criticare il decreto perché i minori, oltre a viversi il trauma della separazione familiare sarebbero trattati come pacchi, spostati e consegnati come oggetti. Non si comprende dove manca, nello spirito del provvedimento, la sensibilità alle esigenze del minore legate alle loro attività quotidiane e ai rapporti con gli amici, agli aspetti relazionali. Si diventa “pendolari”, bimbi con la valigia disturbati, non perché ci si divide il tempo, ma perché c’è un conflitto. Ancora, una costrizione a prendere posizione, una sofferenza legata alla separazione che i genitori non sanno gestire, se bimbi non hanno gli strumenti per affrontarla, e non è questione di legge.

Non penso che un decreto non contempli i casi estremi come quello delle violenze o dei maltrattamenti, un’amara realtà che sempre più preoccupa e segna i tempi in cui viviamo con i dati allarmanti che conosciamo, reati in aumento. Oltre alla pedopornografia, è molto importante tener conto delle violenze entro le mura domestiche. Nei casi di violenza si debbono prevedere le debite eccezioni che non consentono una mediazione familiare, è fuor di dubbio. È chiaro che se nella coppia c’è stata violenza, ad esempio, da parte dell’uomo, quando la donna vorrà separarsene, sarà maggiormente in pericolo. L’esperienza insegna che non si può condividere con il maltrattante neppure l’informazione di avere deciso di chiudere il rapporto, perché quello è il momento in cui la violenza arriva all’apice. L’obbligo di mediazione impone non solo di dirlo, ma anche di discuterlo con il maltrattante violando apertamente il divieto di mediazione previsto dall’articolo 48 della Convenzione di Istanbul. È chiaro che, ancora una volta, è necessario distinguere . È chiarissimo che non c’è mediazione quando la violenza è acclarata, quando è certa. Non è pensabile discostarsi dalla convenzione di Istanbul, basata però su certezze non su induzioni o accuse che nulla hanno a che fare con realtà fortemente dannose e nocive.

«Questo disegno di legge provocherebbe una guerra tra sessi che avrebbe come unico risultato non solo il ritorno a anni bui per i diritti delle donne, ma anche una serie di problemi per lo stesso figlio della coppia, che si troverebbe in mezzo a una faida», è motivo testualmente ripreso da chi si oppone, ma, con tutta sincerità fa parte di aree o fazioni del mondo politico-giuridico vetero e che non tiene conto dei cambiamenti sociali nel tempo. Secondo il ddl, i genitori, in sede di mediazione, dovrebbero stilare il piano genitoriale. E se questo poi non andrà bene, come quasi sempre accade, serviranno gli avvocati. E serviranno gli avvocati anche quando dovrà essere modificato in base alle esigenze del bambino, che crescendo avrà altre necessità, questo il timore di altri che si oppongono. Ancora, la proposta del senatore favorisce gli avvocati dal punto di vista economico, pur sobbarcandoli di lavoro. Ci sarà un aumento dei costi per la coppia poiché non è prevista alcuna assistenza con patrocinio per la mediazione e è evidente che si genera uno squilibro tra chi può permettersi questa spesa e chi no.. A mio avviso, il discorso è lungo. Parlo per esperienza. Intanto non si vede perché non deve andar bene il piano genitoriale, se poi accade servirà il giudice più che l’avvocato. Che vuol dire che il minore cambia necessità? Se il genitore ha un suo equilibrio modificherà il piano in base alle esigenze del figlio. Quanto al gratuito patrocinio vogliamo parlare di come e quando viene concesso? Anche qui parliamo di casi concreti, se effettivamente non si possono sostenere le spese di mediazione lo stato deve intervenire, con oculatezza e soprattutto con quella tempestività che proprio non ho avuto modo di apprezzare nella mia esperienza. È tanto se il giudice consente alle parti un tempo ragionevole per la liquidazione, che ha tempi molto lungi o brevi in base alla persona, alla regione, all’efficienza amministrativa (sic!), figuriamoci quando c’è un gratuito patrocinio, non è la parte a rimetterci, ma i professionisti che si occupano di casi così delicati, dall’avvocato al CTU al CTP e così via.

Ma parliamo di figli. Il ddl prevede che il bambino passi la metà del tempo con un genitore e l’altra con l’altro genitore. Le spese sarebbero così divise a metà tra i due. È una misura giusta? Certo, se in sede di separazione si sono stabiliti quegli equilibri economici che possono mancare tra i due genitori. Si obietta che il mantenimento diretto fa passare l’idea che ogni genitore possa dare al figlio pari tenore di vita. Sarebbero le donne a lasciare il lavoro quando nasce un figlio, sono loro che vengono penalizzate nel fare carriera e sono sempre loro a guadagnare di meno. Una mamma difficilmente riuscirà a dare al figlio lo stesso stile di vita che gli garantisce il padre, perdendo, addirittura l’affidamento. Togliere loro l’assegno per la prole e obbligarle così a chiederne uno per se stesse vuol dire distruggere tutto quello che si è fatto in questi anni. Chiaramente non concordo con queste obiezioni tradizionaliste molto poco attente al passo dei tempi. Ancora, attenzione, sui presupposti elencati nel decreto la donna agisce in sede di separazione e in sede divorzile. È qui che deve, giustamente, far rispettare i suoi diritti. Non c’entra con l’affido dei figli che, nel decreto, è un passaggio diverso. Sono convinta che assegno di mantenimento e assegno per le spese dei figli sono due condizioni che possono tenersi separati, uno riguarda la separazione l’altro il supporto economico al figlio che, una volta stabiliti i termini anche economici della separazione, possono equamente ripartirsi in base alla presenza. Se la donna o l’uomo non lavorano o hanno redditi diversi è chiaro che il decreto non possa considerare le diverse possibilità soprattutto in quei casi in cui, di norma la donna, per occuparsi dei figli lavora meno, lavora part-time o non lavora. Ma che argomentazioni farraginose vengono portate avanti? Non conosco donne o uomini in conflitto che per una questione di dignità rinunciano all’assegno di mantenimento né che preferiscano che il marito- e direi o la moglie-. diano i soldi per i figli. Quel tipo di genitore, che ha dignità e non chiede soldi per sé è un genitore generoso che certo non ha problemi di capacità e certo porterà le sue equilibrate argomentazioni compendiate nel piano genitoriale. Pretestuoso dire che si vuole distruggere, credo ci sia bisogno di chiarire, questo sì e di ottimizzare, anche questo sì.

Si parla di “bambini a metà, costretti ad adeguarsi ai genitori e non viceversa”. Non è assolutamente vero! Ma come si fa a dirlo? Il piano genitoriale deve poter seguire le esigenze del bambino e perché queste esigenze non si devono accogliere e seguire in due? Non si capisce! Non è il giudice a inasprire uno scontro, sono i genitori non capaci, problematici, con disagi e patologie a inasprirlo, su questo non ho dubbi. Semmai, e su questo concordo, sono i tempi di decisione del giudice che possono inasprire e anche amplificare di molto disagi conclamati e che perdurano in assenza di decisioni giuridiche. È corretto reclamare una decisione nel più breve tempo possibile.

La discrezionalità del giudice sarebbe limitata, si dice a più voci, ma questo, a mio avviso, non è, in assoluto, un nocumento nel momento in cui sono maggiormente in grado i genitori di comunicare tra di loro e di trovare la strada dell’accordo e della risoluzione dei loro conflitti.

Con tutto e il pieno rispetto per la Corte, la magistratura in primis sa che è fondamentale guardare al prioritario interesse del minore e quale interesse è più importante per un minore se non quello che il contesto bigenitoriale sappia fornire la serenità dovuta? Ben venga se papà e mamma sanno con buon senso e oculatezza delineare le condizioni di vita.

È vero che una disparità tra chi può permettersi di regalare e chi no può creare conflitti e ampliare le difficoltà, e credo che in sede di separazione tutto questo debba potersi dissipare. È un incipit.

La legge dà sempre una cornice, più o meno concreta, più o meno rispondente alle necessità e alle esigenze che si prospettano, la sostanza la fanno le parti, come sempre, come quando avevamo altri istituti, le capacità e il senso di responsabilità genitoriale non sono una questione di legge, ma di persone, di storie di vita e soprattutto di attenzione al minore.

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