top of page
Cerca
  • brucri

Dalla parte della vittima

Una battaglia lunga quella sulla legittima difesa e dei suoi confini, un tema che torna periodicamente alla ribalta e che troppo spesso viene condizionato da posizioni di ordine politico, anche al di là di quanto ci si possa aspettare in uno Stato democratico e di diritto. Un tema che tropo spesso risente di influenze mediatiche e di prese di posizione a commento che si rifanno, di volta in volta, all’orientamento di parte cui l’informazione è soggetta, da sempre.

Slogan come “(la legge) dà licenza di uccidere” o d’altro canto “difesa libera sempre” hanno ampiamente riempito pagine di giornali, social, trasmissioni televisive.

La, per me, cosiddetta “nuova legge sulla legittima difesa”, vorrebbe, almeno nelle intenzioni di principio, allentare le maglie e proteggere maggiormente rispetto al passato chi è vittima di aggressioni o come recita l’art. 52 del codice penale chi è oggetto di “un’offesa ingiusta” (che viola altre norme di diritto).

Dichiara quindi la non punibilità “sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”. La proporzionalità è un principio sancito da sempre, insieme a quello dell’attualità, per cui si differenzia difesa e vendetta.

Già nel diritto romano si intuisce la sussistenza del criterio di proporzionalità e si rintraccia il concetto di attualità, passando per il codice Zanardelli fino al codice attuale, che comunque nella fattispecie è il codice del 1930.

Ci si può dunque difendere, sempre che l’offesa sia ingiusta, il pericolo sia attuale e la difesa sia proporzionata all’offesa. Questo in via di principio, perché nei fatti a questo punto chi si è difeso può sperare di essere assolto, ma rimane comunque sotto processo, soggetto all’esame della magistratura, che ha ampia discrezionalità nel giudicare tutta una serie di fatti e situazioni: il luogo in cui è avvenuto l‘evento, chi erano i protagonisti, età, corporatura, condizioni fisiche e psicologiche, lo svolgimento dei fatti stessi, la posizione dei soggetti, le relazioni tra di loro, le lesioni riscontrate. I fatti di cronaca ci dicono con quale prudente vaglio la magistratura proceda nell’esaminare tutti gli elementi che depongono a favore o contro il carattere di proporzionalità difesa/offesa.

Nulla di nuovo dunque nelle modifiche introdotte, per ora solo alla Camera dei Deputati, se non che “la difesa è considerata legittima quando si reagisce in tempo di notte ovvero a seguito dell’introduzione” nella propria abitazione, negozio, attività commerciale con violenza, minaccia o inganno.

L’ora di notte diventa una giustificazione? Perché sarebbe più difficile discernere? Valga solo una considerazione, le ore notturne non sono, secondo i dati Istat, le ore in cui si predilige delinquere, soprattutto furti e rapine avvengono maggiormente nelle ore pomeridiane ed è noto agli addetti che questo genere di crimini avviene in quelle fasce orarie perche l’offender non ama incontrare le vittime, è più facile per chi delinque non doversi confrontare. E’ sempre l’offender che ricerca il massimo risultato con il minimo sforzo.

Quel che ancora lascia ampi margini di discrezionalità alla magistratura è la modifica secondo cui si esclude la colpa se chi reagisce è in stato di “grave turbamento psichico” provocato dall’offender in situazioni che comportino un pericolo attuale per la vita, l’integrità fisica, la libertà personale o sessuale.

Oltre alla proporzionalità il giudice valuterà i tipi di aggressione, tempistiche e turbamento, che poi deve essere grave.

Forse è più utile, e potrebbe fornire supporto alla stessa magistratura, comprendere cosa accade alla vittima di reato.

Già gli elementi che il giudice valuta in sede di processo per stabilire la proporzione della reazione, la vittima non ha né la lucidità né il tempo per valutarli quando è sottoposto al crimine, tutto in genere si svolge in tempi brevi e cruenti. Non sottovalutiamo il fatto che la vittima è costretta ad esporsi al rischio non solo di veder ledere la propria incolumità ma anche quella di chi provoca illegalmente l’aggressione, e lo fa per esclusiva criminale sua volontà. Chi compie il crimine non è sullo stesso piano di chi è aggredito.

Comunque si vogliano esaminare condizioni e contingenze, chi è aggredito è quasi sempre , tipicamente, coinvolto e condizionato da stress acuto da paura, che raggiunge il picco di intensità negli eventi di aggressione armata e possibilità di conflitto a fuoco. In poche frazioni di secondo occorre prendere una decisione, in stato di anormale stress e tensione, da cui derivano tutta una serie di particolari reazioni fisiologiche e biomeccaniche che contraggono, fino ad eliminarle, le usuali capacità di controllo razionale.

Nel momento in cui subisce, sul posto, è la norma lasciarsi condizionare dall’effetto “sorpresa”, il non essere consapevoli di un affronto e dell’inganno che pone in essere l’offender, che comunque sia viola un’intimità ed è agente di sopraffazione e violenza.

Le ripercussioni non sono certo solo economiche, ma fisiche e psichiche nell’evidente possibilità di rimanere feriti o uccisi e di subire traumi psicologici. Chi è in casa o in un esercizio commerciale o anche in luogo aperto, il più delle volte, non è solo, ha con se familiari, dipendenti, amici, di cui può e deve sentirsi responsabile. La violenza esercitata avrà ripercussioni, non solo immediate, legate alla paura e allo stress di quel momento. Amplificate dall’iter di indagine e dal processo. Sopralluoghi, convocazioni, sequestro eventuale dell’arma, deposizioni, imputazione ed eventuale condanna, magari per eccesso

colposo se non per reato autonomo, per non parlare degli oneri legali e delle possibilità di ritorsione, così come dell’esposizione ai media.

Quando si dice che oggi, con l’introduzione di una modifica agli articoli di legge, si dà opportunità alla vittima di difendere un suo patrimonio sconvolgendo l’ordine di fattori che vuole la vita come principale valore umano, o peggio, si dà”licenza di uccidere”, non ci si pone minimamente tutta una serie di problematiche che è corretto, secono me, riepilogare. Innanzitutto l’aggressore, di sua sponte, compie un reato e se innesca reazioni ne è ben consapevole, ha deliberatamente infranto la legge, o peggio ha agito sotto l’effetto di sostanze psicotrope ma sicuramente dovrà prendersi la responsabilità di quel che fa. E’

troppo pensare che tout court chi aggredisce deve divenire o deve essere considerato, a sua volta, una vittima.

Tutto ciò che potrebbe ritenersi parte di un sistema di prevenzione,largamente auspicabile, sul territorio, rimane, quasi sempre su un piano teorico. Pensiamo alla certezza della pena o al valore di deterrente che attualmente la pena ha, pensiamo al processo in termini rapidi e comunque al processo equo. Non c’è disciplina sociale né politiche di controllo del territorio che possano garantire la sicurezza.

Anche se ha un’arma, anche se si prepara e ha appreso come si usa, anche se si addestra all’uso, il cittadino comune, che magari ha anche avuto la possibilità di simulare situazioni critiche, nel qui ed ora dell’evento critico è inevitabilmente sprovvisto e vive una dimensione percettiva, sensoriale di paura e sofferenza traumatica chiaramente proporzionale alla minaccia. Certo c’è una variabilità di temi e significati, ma sempre si tratta di trauma.

E’ comune, a volte anche dopo qualche mese o persino a distanza di un anno e più, avvertire paura, allarme, ipereccitazione, soprattutto quando si è soli o si incontra qualcuno o qualcosa che può ricordare l’aggressione subita. Sconvolgente diventa l’evento con i suoi correlati di ansia, agitazione, angoscia. Nei casi di disturbo post traumatico da stress, che non sono certo rari quando si viene minacciati e aggrediti negli eventi di specie, ci si sente profondamente cambiati e danneggiati al di là delle lesioni fisiche subite, si producono tutta una serie di sintomi che arrivano a compromettere la vita, sé, le relazioni sociali, il lavoro. Fino alla c.d “paralisi psichica” o “anestesia emozionale”, una sorta di congelamento intra e

interpersonale.

Ed in questa condizione, se non si riesce a contenere subito la sintomatologia attraverso un lavoro di social scening, per cui si articola la propria esperienza con altri o con un lavoro terapeutico, le conseguenze sono molto gravi. Classici saranno gli abusi di sostanze stupefacenti o alcool, avvio alla criminalità, messa in campo e agiti aggressivi anche suicidari. Nei casi tra più gravi dissociazioni e follie omicide.

Pensiamo come, in queste situazioni, si possa amplificare la sofferenza con l’iter processuale.

Un caso come tanti, riportato recentemente alla ribalta dalla stampa, quello di un imprenditore condannato per aver sparato e ucciso un rapinatore, ferendo il complice. In primo grado lo hanno ritenuto responsabile, di omicidio volontario, perché aveva avuto ben 80 centesimi di secondo per rendersi conto che i due rapinatori, uno dei quali armato, avevano girato la moto per fuggire. La condanna in seguito è stata commutata in omicidio preterintenzionale e l’imprenditore, seppur incensurato, ha trascorso alcuni mesi in prigione e il resto della pena la sta scontando ai servizi sociali.

Ecco, casi come questo fanno riflettere, fanno riflettere le cifre spese, i beni congelati, le richieste di risarcimento accordate.

Sono d’accordo con cui, a livello psichiatrico, ha ribadito che nel momento in cui si produce un evento come quello di specie la vittima, in quella frazione di momenti concitati, non può ritenersi integra e conservare intatte le proprie capacità di intendere e di volere.

A questo punto è chiaro che occorre discriminare, che non è pensabile scambiare reazione legittima per vendetta.

Certamente è corretto valutare se la vittima è -o è stata- sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicoattive, che agiscono in modo dirompente sulla soglia sensoriale. Certo ci possono essere i casi di strutture di personalità fragili o con preesistenti condizioni psicopatologiche che sottostimano rischi e gravità di una reazione armata. Parliamo di soggetti affetti da isterie o da disturbi di personalità di seria entità, come il disturbo narcisistico e/o di psicopatie in “vittime provocatrici”.

Ciò non toglie che il focus è e deve rimanere l’aggressore, che lo stesso può far parte di questa sorta di categorie personologiche, per di più, di norma, è colui che pianifica un reato, usa strumenti adatti allo scopo, se agisce un crimine non ha “pelo sullo stomaco” né senso morale, sfrutta l’effetto sorpresa, il senso di soggezione e passività della vittima, sceglie gli obiettivi fra i soggetti socialmente più deboli(dagli anziani ai malati o infermi). Che chi compie una violenza abbia poi diritto a risarcimenti, certo abbassa la soglia del deterrente del rischio attraverso paradossi giuridici riportati in sentenza.

Ampio spazio dovrebbe, a mio parere, essere riservato alla prevenzione. Primo fra tutti, si dovrebbe poter impiegare al meglio il mezzo mediatico e informatico, divulgando le leggi sulla sicurezza e la legittima difesa che così come vengono proposte non sono chiare, dando adito ad ambiguità e fraintendimenti. Direi di più, a livello proprio di cultura, già nelle scuola, magari con linguaggio e disegni adeguati all’età deve potersi spiegare una norma e le sue conseguenze.

Sempre on-line, l’amministrazione comunale o direttamente di Stato deve potersi preoccupare di divulgare quanto più possibile sulla difesa personale che ha come principio ispiratore non lo scontro o la neutralizzazione dell’altro, ma la propria sicurezza. Sapere quali posti, luoghi o situazioni evitare, come evitarli dove si risiede, attivarsi per aumentare il controllo anche all’interno di un’abitazione o di un negozio. Oltre che attraverso le note contromisure di antifurto, solo a titolo di esempio, si possono trasmettere messaggi efficaci come controllare i segnali esposti davanti casa, non rimanere soli con sconosciuti, avvalersi del cellulare con una pre impostazione su numeri di chi può correre in soccorso in breve tempo, non rientrare sempre alla stessa ora e non fare sempre lo stesso tragitto, e così via. Saper mostrare sicurezza e coraggio è importante con chi cerca di aggredire che appositamente ricerca chi è più nervoso, impaurito, e sa come leggere i segnali non verbali, lo sguardo smarrito, la voce tremante, l’andatura incerta, la respirazione affannosa. Sapere che con determinate espressioni del viso, attento ma non accigliato, ad esempio, sapere che con il tono di voce scandito e/o con debiti accorgimenti di finzione mantenendo distanze di sicurezza, si può riuscire a non divenire bersaglio privilegiato di chi vuole aggredire, è senz’altro utile e va divulgato. Cosi come imparare a vigilare, non distrarsi, essere

tranquilli ma non rilassati, sapendo riconoscere il rischio potenziale.

Solo il fatto di sapere che non si è tout court vittime all’improvviso e che esistono modalità di rapporto che se non neutralizzano quanto meno contengono il rischio di aggressione, aumenta il livello di consapevolezza del cittadino che si sente più sicuro e protetto.

Un lavoro di carattere preventivo è plausibile farlo nel momento in cui l’autorità preposta rilascia un’arma. Fino ad oggi la normativa è orientata a valutare l’idoneità psicofisica di chi detiene armi solo attraverso l’esclusione di chi soddisfa i criteri di diagnosi dei principali disturbi a carattere psichiatrico (asse 1^ DSM IV, per intenderci) e/o tiene in considerazione l’abuso di sostanze. Non è sufficiente, esistono fattori storici e di personalità che andrebbero altrimenti valutati nell’occasione per dire che ci si arma responsabilmente.

Un altro lavoro, sempre a carattere preventivo e che tenga in considerazione sia la sofferenza della vittima che il tema pratico di non sovraffollare le aule di tribunale con processi che, bene che vada, durano anni, è quello di discriminare le caratteristiche della vittima in sede di indagine. La professionalità e l’esperienza delle Forze dell’Ordine che intervengono necessariamente sul posto, coadiuvate dai loro tecnici psicologi, possono agevolare il lavoro nel comprendere in che condizioni è la vittima, che personalità ha, se fa parte di quell’area minoritaria di possibili “vendicatori” o di soggetti labili o psichicamente “disturbati”. La ricostruzione della dinamica dei fatti agevola la comprensione, rileva il

turbamento, consente di procedere ad accertamenti peritali e di rimandare a processo i casi

effettivamente compromessi da eccessi.

Si dice che con le modifiche di legge introdotte si vogliono limitare le sentenze per eccesso di legittima difesa, sarei dell’idea di comprendere prima di arrivare al processo.

Lasciando così le cose, anche con le correzioni agli articoli di legge che a breve saranno all’esame del Senato, la valutazione del c.d “turbamento psichico”, bene che vada sarà delegata in sede periziale ma il più delle volte, e qui l’esperienza insegna, sarà determinata dal magistrato, che già deve valutare la proporzionalità e l’attualità, sempre ben che vada addentrandosi nei meandri delle tesi di controparte.

Così, di volta in volta, udienza dopo udienza, ben che vada, ancora, arriverà a “costose” sia in termini economici che psicofisici, sentenze. Se, nella contingenza dell’evento critico, si riscontrerà un “grave turbamento psichico”, la vittima rientrerà delle spese processuali, ma come verrà determinata la compensazione in termini di denaro rispetto a tutta una serie di sofferenze psichiche e/o di lesioni subite questo la legge non lo dice e non lo potrà mai dire, perché un danno come quello cui è esposta la vittima non è risarcibile, credo proprio non ci sia cifra!

3 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

“un momento di riflessione…” comune

Per una premessa Insieme ai colleghi, mi rivolgo a un uditorio che abbia interesse, per parlare e dibattere. Qualche anno fa, più di qualche anno fa, qualcuno, più o meno, disse “chiamiamo post razion

bottom of page